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ALIMENTAZIONE...NUTRIZIONE...DIETA:

Health Literacy

 

 

La visita di controllo

(durata: circa 30-45 minuti)
 

 

  • Valutazione ed eventuale ottimizzazione dell’appropriatezza dell’intervento dietetico-comportamentale

    • Valutazione della concordance al programma alimentare proposto tramite self-reporting e intervista dietetico-comportamentale

    • Rilevazione delle cause di un’eventuale non compliance involontaria e/o non compliance intenzionale

    • Counselling dietetico-comportamentale individualizzato sulla base dell’adherence (“aderenza”)

    • Eventuale revisione della strategia dietoterapeutica adottata sulla base dei feed-back pervenuti

 

  • Valutazione ed eventuale ottimizzazione dell’ effectiveness biologico-terapeutica dell’intervento

    • Rilevazione degli indicatori di performance clinica (fisiopatologica): parametri antropometrici e biochimici

    • Rilevazione degli indicatori di performance psico-fisica: PROs (“Patient-reported outcomes") e PROMs ("Patient-reported outcome measures")

    • Valutazione degli outcomes

    • Verifica del raggiungimento dei target clinici e/o degli specifici obiettivi preconcordati

    • Identificazione dei successivi traguardi terapeutici ottimali

    • Eventuale variazione del piano dietetico in relazione all’andamento delle condizioni fisio-patologiche

 

  • Aggiornamento della cartella clinica e dietetica personale

 

  • Educazione alimentare e comportamentale continua

 

 

Cosa portare in sede di visita di controllo:

 

           

  • -    La dieta con eventuali appunti o domande

  • -    Diario alimentare (se richiesto in precedenza)

  • -    Eventuali esami clinici eseguiti nel lasso di tempo intercorso tra una visita e l’altra

 


Follow-up:

 

 

Il primo controllo generalmente avviene dopo 10-15 giorni  dalla consegna del piano alimentare ed è gratuito.

 

La frequenza dei seguenti, viene definita di volta in volta, a seconda delle necessità del singolo paziente.



 

Le prestazioni rese da dietisti (operatori tecnico sanitari di cui al Decreto del Ministero della Sanità 14.9.1994 e successive modificazioni),

aventi solitamente carattere di complementarità a diagnosi specialistiche, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili:

danno diritto a fine anno in sede di dichiarazione dei redditi a detrazione del 19% ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR in relazione alle spese sanitarie, a condizione che le stesse siano prescritte da un medico.

Pertanto, per fruire della detrazione, le spese devono essere documentate dalla  fattura emessa dal dietista e dalla prescrizione medica.

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